Come si attiva la procedura:
La nomina dell’amministratore di sostegno può essere richiesta attravero il deposito di un ricorso in Tribunale. Non è necessario avvalersi di un avvocato.
Chi può richiederlo:
Il ricorso può essere presentato da:
- chi ritiene di averne bisogno
- il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il quarto grado
- gli affini entro il secondo grado
- il tutore/ curatore
- il pubblico ministero
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona
Chi può fare l’amministratore di sostegno:
L’amministratore di sostegno può essere un parente,un amico, una persona di fiduciadel beneficiario.
Qualora sia ritenuto opportuno per tutelare al meglio la cura e gli interessi del beneficiario il giudice può nominare anche una persona esterna alla famiglia o distaccarsi dalle indicazioni fornite nell’ambito del ricorso.
L’amministratore di sostegno può essere anche un professionista o un volontario.
Cosa deve contenere il ricorso:
- i dati del ricorrente e il suo rapporto con chi ha bisogno dell'Amministratore di Sostegno
- i dati del beneficiario e indicazione della residenza (ed eventualmente il diverso luogo ove si trova)
- il nome e recapito dei parenti stretti (coniuge, figli, fratelli, genitori)
- le ragioni della richiesta allegando la documentazione medica utile
- indicazione della situazione economica, delle principali spese e dei bisogni del beneficiario
- indicazione dei dati del possibile Amministratore di Sostengo
